L’Ecobonus al 110%, o Superbonus, è una delle novità di maggiore rilievo introdotte dal Decreto Rilancio, che ha innalzato la detrazione fiscale prevista per gli interventi di riqualificazione energetica e di adeguamento antisismico sostenute dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021 offrendo di fatto la possibilità di ristrutturare gli immobili a costo zero, a patto di rispettare determinati vincoli e paletti.
Il Superbonus si applica agli interventi effettuati da:
| | Lavori sulle parti comuni in condominio | Lavori sulle singole unità immobiliari in condominio | Lavori sugli immobili indipendenti |
| Case non di lusso, prima o seconda | Si, senza limiti nel numero di abitazioni | Si, per due abitazioni al massimo, condominiali e non | Si, per due abitazioni al massimo, condominiali e non |
| Case di lusso | No | No | No |
| Immobili non residenziali | Si, se il condominio è per il 50% residenziale | No | No |
Con il provvedimento del 12 ottobre a firma del direttore dell'Agenzia delle Entrate Ernesto Maria Ruffini sono state approvate le specifiche tecniche per l'invio telematico all'Agenzia del modello per la comunicazione della cessione del credito dell'ecobonus 110. Inoltre allo stesso modello per la cessione del credito del superbonus sono state apportate delle piccole modifiche rispetto alla versione approvata lo scorso 8 agosto.
Si potrà optare per la cessione del credito per tutti gli interventi previsti dal decreto Rilancio e quindi non solo il superbonus 110, ma anche i lavori di ristrutturazione edilizia, ecobonus tradizionale, sismabonus, impianti fotovoltaici e colonnine di ricarica. L'opzione della cessione del credito dell'ecobonus 110 si potrà comunicare all'Agenzia delle Entrate a partire dal 15 ottobre.
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